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Finalmente si riparte, leggi l'ordinanza!

1.A parziale modifica di quanto disposto dall'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020-e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo-con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:

1.1. E’ consentito svolgere attivita' motoria all'aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020),in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori ele persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona-salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.

1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito,nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva –ivi compresa corsa, footing o jogging-nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.